Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 giu 2024
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:
a)
avere avuto, in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;
b)
pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;
c)
aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.
2. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:
a)
avere generato un fatturato netto superiore a 450 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
b)
pur senza raggiungere il limite minimo di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
c)
aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 80 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.
3. Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell’adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall’adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell’Unione sia designata per adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 16 e all’ per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l’autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della presente direttiva.
La società capogruppo chiede l’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo all’autorità di controllo competente, conformemente all’, al fine di valutare se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, l’autorità di controllo competente concede l’esenzione. Se del caso, tale autorità informa debitamente della domanda, e successivamente della sua decisione, l’autorità di controllo competente dello Stato membro in cui è stabilita la filiazione designata.
La società capogruppo rimane responsabile congiuntamente con la filiazione designata per il mancato adempimento, da parte di quest’ultima, degli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.
4. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche sono inclusi nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo, purché soddisfino i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per determinare lo status di lavoratore.
5. La direttiva si applica alle società che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 solo se tali condizioni sono soddisfatte per due esercizi consecutivi. La presente direttiva cessa di applicarsi alle società di cui ai paragrafi 1 o 2 qualora le condizioni stabilite in tali paragrafi non siano più soddisfatte per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari pertinenti.
6. Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale.
7. Per quanto riguarda una società di cui al paragrafo 2, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui tale società ha una sede. Qualora una società non abbia una sede in nessuno Stato membro oppure abbia succursali situate in diversi Stati membri, lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è quello in cui tale società ha generato il fatturato netto più elevato nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.
8. La presente direttiva non si applica ai FIA, quali definiti all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) né agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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