Art. 17
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
In vigore dal 13 giu 2024
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2029 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubblica la dichiarazione annuale di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, le società trasmettano contemporaneamente tale dichiarazione all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché sia resa accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nella dichiarazione annuale di cui al primo comma soddisfino i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni della società cui si riferiscono le informazioni;
ii)
l’identificativo della persona giuridica della società, come specificato a norma dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
le dimensioni della società per categoria, come specificate a norma dell’, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
iv)
il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificati a norma dell’, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
v)
il tipo di informazioni, come specificato a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
vi)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le società ottengano un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 31 dicembre 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare:
a)
eventuali altri metadati necessari di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni; e
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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