Art. 14
Meccanismo di notifica e procedura di reclamo
In vigore dal 13 giu 2024
Meccanismo di notifica e procedura di reclamo
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società consenta alle persone e ai soggetti elencati al paragrafo 2 di presentarle un reclamo qualora tali persone o soggetti nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni o delle attività dei suoi partner commerciali nella catena di attività della società.
2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo:
a)
le persone fisiche o giuridiche colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite e i legittimi rappresentanti di tali persone per loro conto, quali le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani;
b)
i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone fisiche che lavorano nella catena di attività interessata; e
c)
le organizzazioni della società civile che sono attive ed esperte nei settori collegati all’impatto ambientale negativo che è oggetto del reclamo.
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura equa, pubblicamente disponibile, accessibile, prevedibile e trasparente di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, che includa una procedura per i casi in cui una società reputa un reclamo infondato, e ne informi i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati interessati. Le società adottano misure ragionevolmente disponibili per evitare qualsiasi forma di ritorsione garantendo la riservatezza dell’identità della persona o dell’organizzazione che presenta il reclamo, conformemente al diritto nazionale. Laddove sia necessario condividere informazioni, ciò deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza del reclamante, anche non divulgandone l’identità.
Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l’impatto negativo che ne costituisce l’oggetto sia considerato individuato ai sensi dell’ e la società adotti le misure adeguate conformemente agli .
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di:
a)
chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito;
b)
incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, oggetto del reclamo, e della potenziale riparazione conformemente all’;
c)
ottenere dalla società le motivazioni in base alle quali un reclamo è considerato fondato o meno e, qualora sia stato considerato fondato, ottenere informazioni sui provvedimenti e sulle azioni intrapresi o da intraprendere.
5. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società istituisca un meccanismo accessibile mediante il quale persone e soggetti possano presentare notifiche qualora dispongano di informazioni o nutrano timori circa gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e delle attività dei suoi partner commerciali nella catena di attività della società.
Il meccanismo garantisce che le notifiche possano essere effettuate in forma anonima o riservata conformemente al diritto nazionale. Le società adottano misure ragionevolmente disponibili per evitare qualsiasi forma di ritorsione garantendo la riservatezza dell’identità delle persone o dei soggetti che presentano notifiche, conformemente al diritto nazionale. La società può informare le persone o i soggetti che presentano le notifiche in merito ai provvedimenti e alle azioni intrapresi o da intraprendere, se del caso.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le società siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 5, partecipando a procedure di reclamo collaborative e meccanismi di notifica, fra cui quelli istituiti congiuntamente dalle società, attraverso associazioni di settore, iniziative multipartecipative o accordi quadro globali, a condizione che tali procedure collaborative e meccanismi soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.
7. La presentazione di una notifica o di un reclamo a norma del presente articolo non costituisce una condizione preliminare per accedere alle procedure di cui agli o ad altri meccanismi non giudiziari, né impedisce alle persone che la effettuano di accedervi.
Storico versioni
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