Art. 1
Registrazioni delle operazioni
In vigore dal 31 mag 2024
La direttiva (UE) 2019/1153 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva stabilisce:
a)
misure intese ad agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi;
b)
misure intese ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria (FIU) alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo, nonché misure per favorire la cooperazione tra FIU; e
c)
misure tecniche intese ad agevolare l’utilizzo delle registrazioni delle operazioni da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi.»
;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«e)
le procedure a norma del diritto nazionale in base alle quali le autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati gravi possono richiedere agli enti finanziari e agli enti creditizi di fornire le registrazioni delle operazioni, compresi i termini per la trasmissione delle registrazioni delle operazioni.»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7)
“informazioni sui conti bancari”: le informazioni indicate all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2024/ 1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire atto per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»;"
b)
sono inseriti i punti seguenti:
«7 bis)
“registrazioni delle operazioni”: i dettagli delle operazioni effettuate in un determinato periodo attraverso un conto di pagamento specifico, quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o tramite un conto bancario identificato dall’IBAN, quale definito all’, punto 15), di tale regolamento, oppure i dettagli dei trasferimenti di cripto-attività quali definiti all’, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
7 ter)
“ente creditizio”: l’ente creditizio quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
7 quater)
“ente finanziario”: l’ente finanziario quale definito all’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/1624;
7 quinquies)
“prestatore di servizi per le cripto-attività”: un prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
(*2) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)."
(*3) Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1)."
(*4) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj)."
(*5) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).»;"
3)
il titolo del capo II è sostituito dal seguente:
«ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ALLE INFORMAZIONI SUI CONTI BANCARI E AL FORMATO DELLE REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI»
;
4)
all’ sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell’, paragrafo 1, della presente direttiva abbiano la facoltà di accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un’indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.
Uno Stato membro può limitare la facoltà di accedere alle informazioni sui conti bancari e di consultarle tramite il SIRCB ai casi in cui le autorità nazionali competenti designate a norma dell’, paragrafo 1, hanno giustificati motivi per ritenere che possano esservi informazioni pertinenti sui conti bancari in altri Stati membri.
Fatto salvo l’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680, le informazioni sui conti bancari ottenute attraverso l’accesso e la consultazione del SIRCB sono trattate unicamente allo scopo per il quale sono state raccolte.
L’accesso e le consultazioni di cui al presente paragrafo si intendono diretti e immediati, tra l’altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari trasmettano tempestivamente alle autorità competenti le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.
1 ter. L’accesso e le consultazioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate le garanzie procedurali nazionali e le norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali.»
;
5)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell’, paragrafi 1 e 1 bis, sono eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna autorità competente che sia stato specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell’esercizio, da parte delle autorità competenti, della facoltà di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all’, paragrafi 1 e 1 bis.»
;
6)
all’articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari provvedano affinché siano conservate le registrazioni ogni volta che le autorità competenti designate accedono e consultano le informazioni sui conti bancari conformemente all’, paragrafi 1 e 1 bis.»
;
7)
al capo II sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 6 bis
Registrazioni delle operazioni
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti finanziari e gli enti creditizi, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, rispettino le specifiche tecniche stabilite conformemente al paragrafo 2 quando rispondono, conformemente al diritto nazionale, alle richieste di registrazioni delle operazioni emesse dalle autorità competenti nell’ambito di un’indagine penale, compresi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche per stabilire il formato elettronico strutturato e i mezzi tecnici da utilizzare per fornire le registrazioni delle operazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto degli sviluppi delle pertinenti norme in materia di messaggistica dei servizi finanziari.»
;
8)
all’articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU possano invitare Europol, se del caso, a sostenerle nello svolgimento dell’analisi congiunta di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 e all’articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), previo accordo di tutte le FIU partecipanti, nei limiti del mandato di Europol e per lo svolgimento dei compiti di cui all’, paragrafo 1, lettere h) e z), del regolamento (UE) 2016/794 e fatte salve le competenze dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, quali stabilite nel regolamento (UE) 2024/1620.
(*6) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;"
9)
all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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