Art. 7 · Valutazione del rischio a livello dell'Unione

Art. 7

Valutazione del rischio a livello dell'Unione

In vigore dal 31 mag 2024
Valutazione del rischio a livello dell'Unione 1.   La Commissione effettua una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere. 2.   Entro il 10 luglio 2028, la Commissione elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi a livello dell'Unione. Successivamente la Commissione aggiorna tale relazione ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione può aggiornare parti della relazione con maggiore frequenza. Qualora, nell'aggiornare la sua relazione, la Commissione identifica nuovi rischi, può raccomandare agli Stati membri di prendere in considerazione la possibilità di aggiornare le rispettive valutazioni nazionali del rischio o di effettuare valutazioni settoriali del rischio a norma dell' al fine di valutare tali rischi. La relazione di cui al primo comma è resa pubblica, ad eccezione delle parti che contengono informazioni classificate. 3.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi seguenti: a) le aree e i settori del mercato interno esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) la natura e il livello dei rischi associati a ciascuna area e ciascun settore; c) i mezzi più diffusi cui è fatto ricorso per riciclare proventi illeciti, compresi, se disponibili, quelli utilizzati in particolare per le operazioni tra Stati membri e paesi terzi, indipendentemente dall'identificazione di un paese terzo a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624; d) una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a soggetti giuridici e istituti giuridici, compresa l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici e istituti giuridici esteri; e) i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate. 4.   La Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Qualora decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT, gli Stati membri lo notificano alla Commissione fornendo una motivazione dettagliata che illustra le loro ragioni per tale decisione. 5.   Entro il 10 luglio 2030 e successivamente ogni due anni, l'AMLA, conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620, emette un parere destinato alla Commissione sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che interessano l'Unione. L'AMLA può emettere pareri o aggiornamenti dei suoi precedenti pareri con maggiore frequenza, qualora lo ritenga opportuno. I pareri emessi dall'AMLA sono resi pubblici, ad eccezione delle parti che contengono informazioni classificate. 6.   Nel condurre la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione organizza il lavoro a livello dell'Unione, tiene conto dei pareri di cui al paragrafo 5 e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di AML/CFT, i rappresentanti delle autorità nazionali di supervisione e delle FIU, l'AMLA e altri organi dell'Unione e, ove opportuno, altri pertinenti portatori di interessi. 7.   Entro due anni dall'adozione della relazione di cui al paragrafo 2 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni intraprese sulla base dei risultati di tale relazione.
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