Art. 61 · Disposizioni generali

Art. 61

Disposizioni generali

In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni generali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili delle decisioni politiche, le FIU, i supervisori, compresa l'AMLA, e le altre autorità competenti, nonché le autorità fiscali, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di prevenire la mancata applicazione e l'evasione delle sanzioni finanziarie mirate, anche al fine di adempiere gli obblighi che ad essi incombono a norma dell'. 2.   Per quanto riguarda le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalle autorità competenti a norma del capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 e del capo II, sezione 1, della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano in grado di fornire prontamente e gratuitamente tali informazioni alle autorità competenti omologhe degli altri Stati membri o di paesi terzi. 3.   Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità competenti e i loro omologhi, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i motivi seguenti: a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali; b) il diritto nazionale impone ai soggetti obbligati l'obbligo di segretezza o di riservatezza, fatti salvi i casi in cui l'informazione richiesta sia protetta dal privilegio forense o si applichi il segreto professionale forense di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1624; c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un'indagine, un procedimento o un'analisi della FIU, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine, procedimento o analisi della FIU; d) la natura o lo status della competente autorità omologa richiedente è diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.
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