Art. 58 · Pubblicazione delle sanzioni pecuniarie, delle misure amministrative e delle penalità di mora

Art. 58

Pubblicazione delle sanzioni pecuniarie, delle misure amministrative e delle penalità di mora

In vigore dal 31 mag 2024
Pubblicazione delle sanzioni pecuniarie, delle misure amministrative e delle penalità di mora 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori pubblichino sul loro sito internet, in un formato accessibile, le decisioni che impongono sanzioni pecuniarie, applicano misure amministrative di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a g), a norma dell', paragrafo 1, lettera a), o penalità di mora. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate dal supervisore immediatamente dopo che le persone responsabili della violazione sono state informate di tali decisioni. In deroga al primo comma, se la pubblicazione riguarda misure amministrative avverso le quali è stato presentato ricorso e che non mirano a porre rimedio a violazioni gravi, ripetute e sistematiche, gli Stati membri possono autorizzare il rinvio della pubblicazione di tali misure amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione di un ricorso. Qualora la pubblicazione riguardi decisioni avverso le quali è stato presentato ricorso, i supervisori pubblicano immediatamente sul loro sito internet anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sul ricorso e sul suo esito. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullano una decisione precedente di imporre una sanzione, applicare una misura amministrativa o imporre una penalità di mora. 3.   La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, nonché, per le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora, il loro importo. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente comma alle decisioni che applicano misure amministrative di natura investigativa o che sono adottate a norma dell', paragrafo 2, lettere a) e c). Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso, i supervisori ritengano sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone responsabili di cui al primo paragrafo o dei dati personali di tali persone o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, i supervisori: a) rinviano la pubblicazione della decisione fino a che cessano i motivi che giustificano la mancata pubblicazione; b) pubblicano la decisione in forma anonima in conformità del diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione; in tal caso la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino; c) non pubblicano la decisione nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare una delle condizioni seguenti: i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle sanzioni pecuniarie e alle misure amministrative per violazioni ritenute di scarsa entità. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul sito internet dei supervisori per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito internet dei supervisori soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati personali e in, ogni caso, per non più di cinque anni.
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