Art. 5
Obblighi relativi alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti
In vigore dal 31 mag 2024
Obblighi relativi alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti
1. Gli Stati membri il cui diritto nazionale consente la concessione di diritti di soggiorno in cambio di qualsiasi tipo di investimento, come trasferimenti in conto capitale, acquisto o locazione di immobili, investimenti in titoli di Stato, investimenti in società, donazione o dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e contributi al bilancio statale, mettono in atto almeno le seguenti misure per mitigare i rischi associati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo:
a)
un processo di gestione del rischio, comprendente l'individuazione, la classificazione e la mitigazione dei rischi sotto il coordinamento di un'autorità designata;
b)
misure che prevedono la mitigazione dei rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo associati ai richiedenti per la concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti, tra cui:
i)
controlli sul profilo del richiedente da parte dell'autorità designata, compresa l'acquisizione di informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del richiedente;
ii)
verifica delle informazioni sui richiedenti rispetto alle informazioni detenute dalle autorità competenti di cui all', paragrafo 1, punto 44, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624, fatto salvo il rispetto del diritto processuale penale nazionale applicabile, e rispetto agli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive dell'Unione;
iii)
riesami periodici dei richiedenti a medio e alto rischio.
2. Gli Stati membri garantiscono il monitoraggio dell'attuazione del processo di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera a), incluso mediante la sua valutazione su base annua.
3. Gli Stati membri adottano e attuano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo coerente con i rischi individuati nell'ambito della valutazione del rischio effettuata a norma dell'.
4. Gli Stati membri pubblicano una relazione annuale sui rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo associati alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti. Tali relazioni sono rese pubbliche e comprendono le informazioni:
a)
sul numero di domande ricevute e sui paesi di origine dei richiedenti;
b)
sul numero di permessi di soggiorno rilasciati o respinti e sui motivi di tali rifiuti;
c)
su eventuali evoluzioni rilevate in materia di rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo associati alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti.
5. Entro il 10 luglio 2028 gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tale notifica include una spiegazione di tali misure basata sulla pertinente valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri a norma dell'.
6. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.
7. Entro il 10 luglio 2030 la Commissione pubblica una relazione che valuta le misure notificate a norma del paragrafo 5 in merito alla mitigazione dei rischi di riciclaggio, di reati presupposto e di finanziamento del terrorismo e, se necessario, formula raccomandazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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