Art. 43 · Comunicazione delle informazioni alle FIU

Art. 43

Comunicazione delle informazioni alle FIU

In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione delle informazioni alle FIU Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori comunichino alla FIU almeno le informazioni seguenti: a) l'elenco degli stabilimenti che operano nel rispettivo Stato membro e l’elenco delle infrastrutture sottoposte alla loro supervisione a norma dell', paragrafo 1, e di eventuali modifiche di tali elenchi; b) qualsiasi elemento rilevante che indichi gravi carenze nei sistemi di segnalazione dei soggetti obbligati; c) i risultati delle valutazioni del rischio effettuate a norma dell', in forma aggregata.
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