Art. 43
Comunicazione delle informazioni alle FIU
In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione delle informazioni alle FIU
Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori comunichino alla FIU almeno le informazioni seguenti:
a)
l'elenco degli stabilimenti che operano nel rispettivo Stato membro e l’elenco delle infrastrutture sottoposte alla loro supervisione a norma dell', paragrafo 1, e di eventuali modifiche di tali elenchi;
b)
qualsiasi elemento rilevante che indichi gravi carenze nei sistemi di segnalazione dei soggetti obbligati;
c)
i risultati delle valutazioni del rischio effettuate a norma dell', in forma aggregata.
Storico versioni
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