Art. 42 · Comunicazione alle FIU

Art. 42

Comunicazione alle FIU

In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione alle FIU 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori informino prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni da essi effettuate presso soggetti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio, a reati presupposto associati o a finanziamento del terrorismo. 2.   Gli Stati membri assicurano che i supervisori cui è conferita la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino la FIU qualora vengano a conoscenza di informazioni che potrebbero essere correlate a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il rispetto degli obblighi del presente articolo non sostituisca l'eventuale obbligo, per le autorità di supervisione, di segnalare alle pertinenti autorità competenti qualsiasi attività criminosa da esse scoperta o di cui siano venute a conoscenza nel quadro delle loro attività di supervisione.
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