Art. 31
Scambio di informazioni tra FIU
In vigore dal 31 mag 2024
Scambio di informazioni tra FIU
1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato, anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.
La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta, le connessioni con il paese della FIU che riceve la richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.
Quando riceve una segnalazione a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624 che riguarda un altro Stato membro, la FIU trasmette tempestivamente la segnalazione, o tutte le informazioni pertinenti da essa ottenute, alla FIU di tale Stato membro.
2. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di attuazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di attuazione specificano il formato da utilizzare per lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620.
3. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano i criteri di pertinenza e selezione nel determinare se una segnalazione presentata a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624 riguardi un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
4. Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA emana orientamenti indirizzati alle FIU sulle procedure da mettere in atto al momento della trasmissione e del ricevimento di una segnalazione a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624, che riguarda un altro Stato membro, e sul seguito da dare a tale segnalazione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui è inviata una richiesta usi l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni quando risponde alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 da parte di un'altra FIU.
Qualora la FIU cerchi di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato stabilito in un altro Stato membro che opera nel territorio del suo Stato membro, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilito il soggetto obbligato. Tale FIU ottiene le informazioni a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, e trasmette le risposte tempestivamente.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui sia chiesto di fornire informazioni a norma del paragrafo 1 risponda alla richiesta quanto prima e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se la FIU è in possesso delle informazioni richieste o se le informazioni richieste sono conservate in una banca dati o in un registro direttamente accessibile alla FIU che riceve la richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di dieci giorni lavorativi. Se non è in grado di ottenere le informazioni richieste, la FIU che riceve la richiesta ne informa la FIU richiedente.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, in casi eccezionali, giustificati e urgenti e, in deroga al paragrafo 6, qualora, a norma del paragrafo 1, alla FIU sia chiesto di fornire informazioni conservate in una banca dati o in un registro direttamente accessibili alla FIU che riceve la richiesta o che si trovano già in suo possesso, la FIU che riceve la richiesta fornisca tali informazioni entro un giorno lavorativo dal ricevimento della stessa.
Se non è in grado di rispondere entro un giorno lavorativo o non può accedere direttamente alle informazioni, la FIU che riceve la richiesta fornisce una giustificazione. Qualora la comunicazione delle informazioni richieste entro un giorno lavorativo comporti un onere sproporzionato, la FIU che riceve la richiesta può rinviare tale comunicazione. In tal caso la FIU che riceve la richiesta informa immediatamente la FIU richiedente di tale rinvio. La FIU che riceve la richiesta può prorogare fino a un massimo di tre giorni lavorativi il termine per rispondere a una richiesta di informazioni.
8. La FIU può rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del suo diritto nazionale. Tali circostanze eccezionali sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni per finalità di analisi.
Entro il 10 luglio 2028, gli Stati membri notificano alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al primo comma. Gli Stati membri aggiornano tali notifiche qualora intervengano variazioni delle circostanze eccezionali individuate a livello nazionale.
La Commissione pubblica l'elenco consolidato delle notifiche di cui al secondo comma.
9. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le circostanze eccezionali notificate a norma del paragrafo 8 siano giustificate.
Storico versioni
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