Art. 18 · Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili

Art. 18

Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili

In vigore dal 31 mag 2024
Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano gratuitamente un accesso immediato e diretto alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi bene immobile e delle persone fisiche o giuridiche o degli istituti giuridici che possiedono tale terreno o bene immobile, nonché alle informazioni che consentono l'identificazione e l'analisi delle operazioni relative a beni immobili. Tale accesso è fornito mediante un punto di accesso unico da istituire in ciascuno Stato membro che consenta alle autorità competenti di accedere, tramite mezzi elettronici, alle informazioni in formato digitale, che sono, ove possibile, leggibili meccanicamente. L'accesso ai punti di accesso unico di cui al primo comma è concesso anche all'AMLA ai fini di analisi congiunte ai sensi dell' della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) 2024/1620. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché almeno le informazioni seguenti siano rese disponibili attraverso il punto di accesso unico di cui al paragrafo 1: a) informazioni sul bene immobile o terreno: i) parcella catastale e riferimento catastale; ii) ubicazione geografica, compreso l'indirizzo del bene immobile o terreno; iii) superficie/dimensione del bene immobile o terreno; iv) tipo di bene immobile o terreno, compresa l'indicazione se sia edificato o meno e la destinazione d'uso; b) informazioni sulla proprietà: i) il nome del titolare e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente; ii) se il titolare è un soggetto giuridico, il nome e la forma giuridica del soggetto giuridico, nonché il numero di identificazione unico della società e il codice di identificazione fiscale; iii) se il titolare è un istituto giuridico, il nome dell'istituto giuridico e il codice di identificazione fiscale; iv) il prezzo al quale il bene immobile è stato acquisito; v) se del caso, eventuali diritti o restrizioni; c) informazioni sui gravami riguardanti: i) ipoteche; ii) restrizioni giudiziarie; iii) diritti di proprietà; iv) altre eventuali garanzie; d) storia della proprietà del bene immobile, prezzo e relativi gravami; e) documenti pertinenti. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una parcella catastale comprenda più beni immobili, le informazioni di cui al primo comma siano fornite in relazione a ciascun bene immobile di tale parcella catastale. Gli Stati membri provvedono affinché i dati storici di cui alla lettera d), primo comma, coprano almeno il periodo dall'8 luglio 2019. 3.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi per garantire che le informazioni fornite attraverso il punto di accesso unico di cui al paragrafo 1 siano aggiornate e accurate. 4.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che le informazioni detenute per via elettronica siano fornite immediatamente all'autorità competente richiedente. Se tali informazioni non sono detenute per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano fornite in modo tempestivo e in modo da non compromettere le attività dell'autorità competente richiedente. 5.   Entro il 10 ottobre 2029 gli Stati membri notificano alla Commissione: a) le caratteristiche del punto di accesso unico di cui al paragrafo 1 istituito a livello nazionale, compreso il sito web al quale è possibile accedervi; b) l'elenco delle autorità competenti cui è stato concesso l'accesso al punto di accesso unico di cui al paragrafo 1; c) tutti i dati messi a disposizione delle autorità competenti in aggiunta a quelli elencati al paragrafo 2. Gli Stati membri aggiornano tale notifica quando intervengono modifiche nell'elenco delle autorità competenti o nella portata dell'accesso alle informazioni accordato. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tali informazioni, così come le eventuali modifiche pertinenti. 6.   Entro il 10 luglio 2032, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei punti di accesso unico di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.
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