Art. 7 · Risoluzione alternativa delle controversie

Art. 7

Risoluzione alternativa delle controversie

In vigore dal 14 mag 2024
Risoluzione alternativa delle controversie Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di cercare una risoluzione alternativa della controversia. Tale procedura può essere condotta dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro ente competente conformemente al diritto e alle prassi nazionali; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. Tale risoluzione alternativa delle controversie può assumere diverse forme, come la mediazione o la conciliazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il mancato raggiungimento della risoluzione alternativa non preclude alle parti di esercitare il diritto di agire in giudizio. Gli Stati membri assicurano che ci sia un termine di prescrizione sufficiente a garantire che le parti di una controversia possano avviare un'azione giudiziaria, ad esempio sospendendo il termine di prescrizione mentre le parti partecipano a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie.
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