Art. 5
Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato
In vigore dal 14 mag 2024
Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato
1. Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:
a)
rendere accessibile al pubblico, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), immagini, video o analogo materiale ritraente atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il consenso di tale persona qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a dette persone;
b)
produrre, manipolare o alterare e successivamente rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, immagini, video o analogo materiale in modo da far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso della persona interessata, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a tale persona;
c)
minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) o b) al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.
2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi sanciti dall’ TUE e si applica fatti salvi i principi fondamentali connessi alla libertà di espressione e di informazione e alla libertà delle arti e delle scienze, quali recepiti nel diritto dell'Unione o nazionale.
Storico versioni
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