Art. 36 · Formazione e informazione dei professionisti

Art. 36

Formazione e informazione dei professionisti

In vigore dal 14 mag 2024
Formazione e informazione dei professionisti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore. 2.   Gli Stati membri promuovono od offrono una formazione per i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, al fine di consentire loro di individuare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica. 3.   Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori. 4.   Fatta salva l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori. 5.   I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri, ginecologi, ostetrici e personale sanitario che si occupa di assistenza psicologica, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili. 6.   Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro, ove queste ultime costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi. 7.   Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multidisciplinare che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica. 8.   Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica. Le attività di formazione di cui al primo comma possono essere fornite dalle pertinenti organizzazioni della società civile, dalle organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito nonché per evitare la vittimizzazione secondaria. 10.   Le attività di formazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono integrate da un seguito adeguato, anche per quanto riguarda i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività possono comprendere una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa della discriminazione intersezionale. 11.   Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 9 sono attuate fatta salva l'indipendenza della magistratura, l'autonomia organizzativa delle professioni regolamentate e le differenze di organizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1385:oj#art-36