Art. 31 · Assistenza alle vittime minori

Art. 31

Assistenza alle vittime minori

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza alle vittime minori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che tale minore possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, nel rispetto dell'interesse superiore del minore. 2.   Alle vittime minori sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, adattati alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica. 3.   Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, i minori, dopo essere stati sentiti sulla questione, tenendo conto della loro età e maturità, sono collocati in via prioritaria con altri familiari, in particolare con un genitore o un titolare della responsabilità genitoriale non violento, in alloggi permanenti o temporanei dotati di servizi di sostegno. Il principio dell'interesse superiore del minore è decisivo nel valutare le questioni relative a una sistemazione temporanea.
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