Art. 31
Assistenza alle vittime minori
In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza alle vittime minori
1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che tale minore possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti.
L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.
2. Alle vittime minori sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, adattati alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica.
3. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, i minori, dopo essere stati sentiti sulla questione, tenendo conto della loro età e maturità, sono collocati in via prioritaria con altri familiari, in particolare con un genitore o un titolare della responsabilità genitoriale non violento, in alloggi permanenti o temporanei dotati di servizi di sostegno.
Il principio dell'interesse superiore del minore è decisivo nel valutare le questioni relative a una sistemazione temporanea.
Storico versioni
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