Art. 25 · Assistenza specialistica alle vittime

Art. 25

Assistenza specialistica alle vittime

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza specialistica alle vittime 1.   Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato querela, siano disponibili i servizi di assistenza specialistica di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE. Qualora i servizi di assistenza specialistica di cui al primo comma non siano forniti come parte integrante dei servizi generali di assistenza alle vittime, i servizi di assistenza generale e specialistica devono essere coordinati. I servizi di assistenza specialistica di cui al primo comma forniscono: a) informazioni e assistenza su questioni pratiche inerenti al reato, compreso l'accesso all'alloggio, all'istruzione, alla tutela dei minori, alla formazione, al sostegno finanziario e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro; b) informazioni sull'accesso alla consulenza legale, compresa la possibilità di patrocinio a spese dello Stato, se disponibile; c) informazioni e, se del caso, indirizzamento verso servizi che forniscono esami medici e forensi, che possono includere servizi sanitari completi, nonché informazioni sulla consulenza psicosociale e, se del caso, sull'orientamento verso tali servizi, compresa l'assistenza per i traumi; d) assistenza alle vittime di criminalità informatica di cui agli , comprese le modalità per documentare la criminalità informatica e informazioni sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato; e) informazioni e, se del caso, indirizzamento verso i servizi di assistenza alle donne, i centri anti-violenza, i centri di accoglienza e i centri anti-violenza sessuale; e f) informazioni e, se del caso, indirizzamento verso servizi di assistenza specialistica per le vittime a maggior rischio di violenza, che possono includere servizi di riabilitazione e integrazione socioeconomica a seguito dello sfruttamento sessuale. 2.   I servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 sono forniti di persona, sono adattati alle esigenze delle vittime e sono facilmente accessibili e prontamente disponibili, anche online o attraverso altri mezzi adeguati, come le TIC. 3.   Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1. Quando i servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 sono prestati da organizzazioni non governative, gli Stati membri forniscono a queste ultime finanziamenti adeguati, tenendo conto della quota di servizi specialistici già forniti dalle autorità pubbliche. 4.   Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime, prestando tali servizi, inclusi quelli provenienti da organizzazioni non governative, in una medesima sede, coordinando tali servizi attraverso un punto di contatto, oppure facilitando l'accesso a tali servizi mediante un unico punto di accesso online. I servizi di cui al primo comma comprendono almeno l'assistenza medica di prima necessità e l'indirizzamento a ulteriori cure mediche, come previsto dal sistema sanitario nazionale, nonché i servizi sociali, il sostegno psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia, o informazioni su tali servizi e su come raggiungerli. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano emanati orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità e dei servizi sociali su come individuare le vittime, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza, nonché evitare la vittimizzazione secondaria. Gli orientamenti e protocolli di cui al primo comma indicano come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e qualsiasi altro motivo di discriminazione. Gli orientamenti e protocolli di cui al primo comma sono elaborati tenendo conto delle specificità di genere, dei traumi, e con riguardo ai minori, in collaborazione con i prestatori di servizi di assistenza specialistica, e sono riesaminati e, se del caso, aggiornati per tenere conto delle modifiche del diritto e delle prassi. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché siano emanati orientamenti e protocolli per i servizi sanitari che prestano assistenza medica di prima necessità al fine di individuare e fornire un'assistenza adeguata alle vittime. Gli orientamenti e protocolli di cui al primo comma comprendono la conservazione e la documentazione delle prove e la loro ulteriore trasmissione ai centri medico-legali competenti conformemente al diritto nazionale. 7.   Gli Stati membri mirano ad assicurare che i servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 rimangano pienamente operativi per le vittime in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano usufruire dei servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale.
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