Art. 19
Ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione
In vigore dal 14 mag 2024
Ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano del potere di emettere, senza indebito ritardo, provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima, o di avvicinarsi oltre una distanza prestabilita, ovvero di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico.
I provvedimenti di cui al primo comma del presente paragrafo hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato, ovvero dall'avvio di una valutazione individuale a norma dell'.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano del potere di emettere ordinanze restrittive o ordini di protezione per assicurare, per il tempo necessario, protezione alle vittime da qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva.
3. Qualora la vittima sia adulta, gli Stati membri possono esigere, conformemente al loro diritto nazionale, che siano emessi, su richiesta della vittima, ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove sia pertinente per l'incolumità delle vittime, le autorità competenti informino le vittime della possibilità di chiedere ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, come di chiedere il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di protezione a norma della direttiva 2011/99/UE (17) e del regolamento (UE) n. 606/2013 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Le violazioni degli ordini urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione sono soggette a sanzioni penali o altre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione, sia presa in considerazione, se necessario, una revisione della valutazione individuale di cui all’ a norma del paragrafo 7 di tale articolo.
6. Gli Stati membri provvedono affinché alla vittima sia offerta la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, in caso di violazione di un ordine urgente di allontanamento, di un'ordinanza restrittiva o di un ordine di protezione, che potrebbe avere un impatto sulla sua incolumità.
7. Il presente articolo non obbliga gli Stati membri a modificare i sistemi nazionali per quanto riguarda la qualifica penale, civile o amministrativa degli ordini urgenti di allontanamento o degli ordini di protezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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