Art. 18 · Indirizzamento verso servizi di assistenza

Art. 18

Indirizzamento verso servizi di assistenza

In vigore dal 14 mag 2024
Indirizzamento verso servizi di assistenza 1.   Se le valutazioni di cui agli individuano specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza, come i servizi di assistenza specialistici, in cooperazione con le autorità competenti, contattino le vittime per prestare loro assistenza, tutelandone l'incolumità. Gli Stati membri possono subordinare tale contatto al consenso della vittima. 2.   Le autorità competenti danno seguito alla richiesta di protezione e assistenza della vittima senza indebito ritardo e in modo coordinato. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove necessario, le autorità competenti possano indirizzare le vittime minori verso servizi di assistenza, se necessario senza il previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale. 4.   Ove necessario per garantire che la vittima riceva un'assistenza e una protezione adeguate, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti trasmettano i pertinenti dati personali relativi alla vittima e alla sua situazione agli appositi servizi di assistenza. Tali dati sono trasmessi in modo riservato. Gli Stati membri possono subordinare la trasmissione di tali dati al consenso della vittima. 5.   I servizi di assistenza conservano i dati personali per il tempo necessario a erogare i servizi di assistenza e in ogni caso non oltre cinque anni dopo l'ultimo contatto tra il servizio di assistenza e la vittima.
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