Art. 16 · Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime

Art. 16

Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime

In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime 1.   In aggiunta agli obblighi della valutazione individuale a norma dell' della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché, almeno nei confronti delle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica, siano soddisfatti gli obblighi di cui al presente articolo. 2.   Nella fase più precoce possibile, ad esempio al momento del primo contatto con le autorità competenti o quanto prima dopo il primo contatto con le medesime, le necessità specifiche di protezione della vittima sono individuate mediante una valutazione individuale, se del caso in collaborazione con tutte le autorità competenti interessate. 3.   La valutazione individuale di cui al paragrafo 2 si concentra sul rischio che rappresenta l'autore del reato o indagato. Tale rischio può includere: a) il rischio di reiterazione; b) il rischio di lesioni fisiche o psicologiche; c) l'eventuale uso di armi e di accesso alle stesse; d) la convivenza dell'autore del reato o dell'indagato con la vittima; e) l'abuso di sostanze stupefacenti o di alcol da parte dell'autore del reato o dell'indagato; f) il maltrattamento di minori; g) i suoi problemi di salute mentale o h) il suo comportamento persecutorio (stalking). 4.   La valutazione individuale di cui al paragrafo 2 tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi di discriminazione come quelli di cui all' della Carta («discriminazione intersezionale»), e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, e di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, sulla base della valutazione individuale di cui al paragrafo 2, adottino misure di protezione adeguate. Tra tali misure possono rientrare: a) le misure di cui agli della direttiva 2012/29/UE; b) ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione a norma dell' della presente direttiva; c) ulteriori misure diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo per gestire il comportamento dell'autore del reato o indagato, in particolare a norma dell' della presente direttiva. 6.   Se del caso, la valutazione individuale di cui al paragrafo 2 è effettuata in collaborazione con altre autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime, i servizi specializzati, i servizi sociali, i professionisti della sanità, le case rifugio per donne, i servizi di assistenza specialistica e altri pertinenti portatori di interessi. 7.   Le autorità competenti riesaminano la valutazione individuale di cui al paragrafo 2 a intervalli regolari e, se del caso, adottano nuove misure di protezione o aggiornano quelle già in corso conformemente al paragrafo 5, per garantire che affrontino la situazione attuale della vittima. 8.   Si presume, senza doverle sottoporre alla valutazione individuale di cui al paragrafo 2, che le persone a carico abbiano specifiche esigenze di protezione, a meno che non vi siano indicazioni del fatto che esse non hanno esigenze specifiche di assistenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1385:oj#art-16