Art. 9
Restrizioni alla libera circolazione
In vigore dal 14 mag 2024
Restrizioni alla libera circolazione
1. Se necessario, gli Stati membri possono stabilire che un richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico adatto ad ospitare i richiedenti, per motivi di ordine pubblico o per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, ove vi sia un rischio di fuga, in particolare nel caso in cui:
a)
il richiedente sia tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351; o
b)
il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.
Qualora il richiedente sia stato autorizzato a risiedere solo in un luogo specifico a norma del presente paragrafo, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale luogo specifico.
2. Gli Stati membri possono, se necessario, imporre ai richiedenti di segnalare la loro presenza alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, senza compromettere in maniera sproporzionata i diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva.
Tali obblighi di segnalazione possono essere imposti al fine di garantire il rispetto delle decisioni di cui al paragrafo 1, o per evitare efficacemente che i richiedenti si rendano irreperibili.
3. Gli Stati membri possono concedere al richiedente, su richiesta di quest'ultimo, il permesso di risiedere temporaneamente in un luogo diverso dal luogo specifico stabilito a norma del paragrafo 1. Le decisioni in merito a tale permesso sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.
Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il richiedente ne informa le autorità competenti.
4. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono proporzionate e tengono conto di elementi pertinenti della situazione individuale del richiedente, tra cui le esigenze di accoglienza particolari.
5. Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto per ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo in tale decisione. I richiedenti sono informati per iscritto di una siffatta decisione, come pure delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell' e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti le suddette informazioni in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile e in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del presente articolo siano riesaminate da un'autorità giurisdizionale d'ufficio qualora tali decisioni siano in applicazione da oltre due mesi o che le stesse possano essere impugnate su richiesta del richiedente interessato a norma dell'.
Storico versioni
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