Art. 21 · Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

Art. 21

Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente Dal momento in cui è stata notificata ai richiedenti una decisione di trasferimento che li riguarda verso lo Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351, essi non hanno diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 17 a 20 della presente direttiva in nessuno Stato membro diverso da quello in cui sono tenuti ad essere presenti a norma del regolamento (UE) 2024/1351, fatta salva la necessità di assicurare un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali. Salvo qualora sia stata emessa una decisione distinta al riguardo, la decisione di trasferimento precisa che le condizioni pertinenti di accoglienza del richiedente sono state revocate in conformità del presente articolo. Il richiedente è informato dei suoi diritti e obblighi riguardo a tale decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1346:oj#art-21