Art. 10 · Trattenimento

Art. 10

Trattenimento

In vigore dal 14 mag 2024
Trattenimento 1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della sua nazionalità. Il trattenimento è basato soltanto su uno o più dei motivi di trattenimento di cui al paragrafo 4. Il trattenimento non ha carattere punitivo. 2.   Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. 3.   Nel trattenere un richiedente, gli Stati membri tengono conto di tutte le caratteristiche fisiche, le dichiarazioni o i comportamenti che indichino che tale richiedente ha esigenze di accoglienza particolari. Qualora la valutazione di cui all' non sia stata ancora completata, essa è completata senza indugio e i suoi risultati sono tenuti in considerazione nel decidere se mantenere il trattenimento o se le condizioni di trattenimento debbano essere modificate. 4.   Un richiedente può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi seguenti: a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga; c) per assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell', paragrafo 1, nei casi in cui il richiedente non ha rispettato tali obblighi e ove continui a sussistere il rischio di fuga; d) per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; e) quando il richiedente è trattenuto nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), al fine di preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che il richiedente in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di protezione internazionale, che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; f) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; g) conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351. I motivi di trattenimento di cui al primo comma sono specificati nel diritto nazionale. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo specifico.
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