Art. 9 · Pareri e decisioni

Art. 9

Pareri e decisioni

In vigore dal 7 mag 2024
Pareri e decisioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di fornire e documentare la loro valutazione del caso, comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti. 2.   Se del caso, sia i pareri non vincolanti sia le decisioni vincolanti comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri non vincolanti, come ad esempio gli obblighi di riscontro, nonché l’esecuzione delle decisioni vincolanti. 3.   Gli organismi per la parità pubblicano almeno la sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono di particolare rilevanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1499:oj#art-9