Art. 9
Pareri e decisioni
In vigore dal 7 mag 2024
Pareri e decisioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di fornire e documentare la loro valutazione del caso, comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti.
2. Se del caso, sia i pareri non vincolanti sia le decisioni vincolanti comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri non vincolanti, come ad esempio gli obblighi di riscontro, nonché l’esecuzione delle decisioni vincolanti.
3. Gli organismi per la parità pubblicano almeno la sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono di particolare rilevanza.
Storico versioni
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