Art. 6 · Assistenza alle vittime

Art. 6

Assistenza alle vittime

In vigore dal 7 mag 2024
Assistenza alle vittime 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle presunte vittime ai sensi dei paragrafi da 2 a 4. Ai fini della presente direttiva, per «vittime» si intendono tutte le persone che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell' della direttiva 79/7/CEE, dell’ della direttiva 2000/43/CE, dell’ della direttiva 2000/78/CE o dell' della 2004/113/CE. 2.   Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni. 3.   Gli organismi per la parità offrono assistenza alle vittime, in primo luogo informandole in merito: a) al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla loro situazione specifica; b) ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali; c) ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un’azione giudiziaria; d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali; e e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni. 4.   Gli organismi per la parità informano i denuncianti, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito.
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