Art. 4 · Risorse

Art. 4

Risorse

In vigore dal 7 mag 2024
Risorse Gli Stati membri provvedono, in conformità delle rispettive procedure di bilancio nazionali, affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per i motivi indicati e negli ambiti trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, incluso il caso in cui gli organismi per la parità facciano parte di organismi plurimandato.
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