Art. 3 · Indipendenza

Art. 3

Indipendenza

In vigore dal 7 mag 2024
Indipendenza 1.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne e che non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da alcun altro ente pubblico o privato nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. In linea con gli obiettivi della presente direttiva e nell'ambito del quadro giuridico applicabile, gli organismi per la parità possono gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo e adottare autonomamente le proprie decisioni per quanto riguarda la struttura interna, i meccanismi di responsabilità, il personale, le questioni organizzative e la gestione delle risorse finanziarie. 2.   Gli Stati membri prevedono procedure trasparenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità che detiene un incarico decisionale o direttivo e, se del caso, dei membri del consiglio di amministrazione, per garantirne la competenza e l'indipendenza. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità istituiscano una struttura interna che garantisca l'esercizio indipendente e, ove opportuno, imparziale delle loro competenze. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la struttura interna degli organismi plurimandato garantisca l'esercizio effettivo del mandato sulla parità.
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