Art. 20 · Requisiti minimi

Art. 20

Requisiti minimi

In vigore dal 7 mag 2024
Requisiti minimi 1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva. 2.   L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle materie trattate dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.
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