Art. 13
Accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità
In vigore dal 7 mag 2024
Accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità
Gli Stati membri garantiscono accessibilità e offrono accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, la risoluzione alternativa delle controversie, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.
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