Art. 12
Parità di accesso
In vigore dal 7 mag 2024
Parità di accesso
1. Gli Stati membri garantiscono a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità.
2. Gli organismi per la parità garantiscono che non vi siano barriere alla presentazione di denunce, ad esempio attraverso la possibilità di ricevere denunce oralmente, per iscritto e online.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente i loro servizi ai denuncianti sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.
Storico versioni
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