Art. 1 · Modifiche della direttiva 2010/75/UE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2010/75/UE

In vigore dal 24 apr 2024
Modifiche della direttiva 2010/75/UE La direttiva 2010/75/UE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)» ; 2) all', il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.» ; 3) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI bis.» ; 4) l' è così modificato: a) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) “inquinamento”, l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;» ; b) il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) “installazione”, l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;» ; c) sono inseriti i punti seguenti: «5 bis) “valore limite di prestazione ambientale”, un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;»; «9 bis) “profonda trasformazione industriale”, l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;» ; d) le lettere b) e c) del punto 10) sono sostituite dalle seguenti: «b) “tecniche disponibili”, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nell'Unione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; c) “migliori”, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima;» ; e) il punto 12) è sostituito dal seguente: «12) “conclusioni sulle BAT”, un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito;» ; f) sono inseriti i punti seguenti: «12 bis) “norme operative”, le norme incluse nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti per il funzionamento delle attività di cui all'allegato I bis, che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili;»; «13 bis) “livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili”, gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT;»; «13 bis bis) “prestazione ambientale”, la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;»; «13 ter) “valori di riferimento”, la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;» ; g) il punto 14) è sostituito dal seguente: «14) “tecnica emergente”, una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;» ; h) il punto 17) è sostituito dal seguente: «17) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;» ; i) il punto 23) è sostituito dal seguente: «23) “pollame”, il pollame quale definito all', punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).»;" j) sono inseriti i punti seguenti: «23 bis) “suini”, i suini quali definiti all' della direttiva 2008/120/CE (*2); 23 ter) “unità di bestiame”, un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato I bis; (*2)  Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).»;" k) sono aggiunti i punti seguenti: «48) “livelli di emissione associati alle tecniche emergenti”, la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche; 49) “livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti”, la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT; 50) “garanzia della conformità”, i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione.» ; 5) all', paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis.» ; 6) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Gli Stati membri sviluppano sistemi per le autorizzazioni elettroniche delle installazioni e attuano procedure elettroniche di autorizzazione entro il 31 dicembre 2035. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri sulle autorizzazioni elettroniche e pubblica orientamenti sulle migliori pratiche.» ; 7) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 Incidenti o inconvenienti Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che: a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente; b) il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; e c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente. In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti. Articolo 8 Inadempienza 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate. Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche. 2.   In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché: a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente; b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità. 3.   Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata. Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro Stato membro sia informato. 4.   Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sospensione di cui ai paragrafi 3 e 4, disposte dalle autorità competenti nei confronti di un operatore che viola le disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, siano applicate in modo efficace. 6.   In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e tutte le autorità pertinenti che hanno responsabilità in materia di conformità con la legislazione ambientale interessata in merito alla violazione e alle misure adottate per evitare che siano causati danni alla salute umana e all'ambiente o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente. (*3)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).»;" 8) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), e all'articolo 15, paragrafo 4, della presente direttiva, relativamente all'efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.» ; 9) all'articolo 11, la lettera f) è così modificata: «f) l'energia è utilizzata in modo efficiente e, laddove possibile, sono promossi l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile;» ; 10) all'articolo 11 sono inserite le lettere seguenti: «f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo; f ter) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis.» ; 11) all'articolo 12, paragrafo 1, le lettere b), c) e f) sono sostituite dalle seguenti: «b) delle materie prime e ausiliarie, delle altre sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte dall'installazione; c) delle fonti di emissione dell'installazione, compresi gli odori;» «f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili, inclusi gli odori, dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;» ; 12) l'articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Entro il 1o luglio 2026 la Commissione modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE.» ; c) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a un particolare operatore o una particolare installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Le informazioni non anonimizzate possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e i rappresentanti delle associazioni dei settori industriali pertinenti, a seconda dei casi, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non sono usate per altri scopi.» ; d) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.» ; e) al paragrafo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.» ; f) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   La Commissione acquisisce il parere del forum sul metodo di valutazione del rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, come stabilito all'articolo 15 bis.» ; g) al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Il parere del forum di cui al primo comma è presentato entro sei mesi dalla riunione finale del gruppo tecnico di esperti responsabile di tale documento di riferimento sulle BAT.» ; h) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblici senza indebito ritardo le conclusioni sulle BAT e il documento di riferimento sulle BAT.» ; 13) l'articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale.» ; ii) al secondo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi;» ; iii) al secondo comma sono inserite le lettere seguenti: «a bis) valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4; a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;» ; iv) al secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;» ; v) al secondo comma sono inserite le lettere seguenti: «b bis) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis; b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;» ; vi) al secondo comma, lettera d), è aggiunto il punto seguente: «iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;» ; vii) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;» ; viii) al secondo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.» ; 14) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Sistema di gestione ambientale 1.   Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale contiene gli elementi elencati nel paragrafo 2 ed è conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare. 2.   Il sistema di gestione ambientale comprende almeno: a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a: i) prevenire la produzione di rifiuti; ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua; iii) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose; b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT; c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni; d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni; e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive; f) il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies. 3.   Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2. Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all', paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE. Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT per il settore entro il 1o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit per la prima volta entro il 1o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/ 1785. Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all', punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo. (*4)  Direttiva (UE) 2024/ 1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).»;" 15) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti 1.   I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell’installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell’autorizzazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell’autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti: a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue; b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue; c) l’impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate; d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell’acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell’installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell’articolo 18. L’autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell’applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte. Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata. 2.   Fatto salvo l’articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica. 3.   L’autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell’intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l’installazione può raggiungere grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti: a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; o b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento. Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti di cui all’ possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo. Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. 4.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, l’autorità competente fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, intervalli vincolanti per la prestazione ambientale che non devono essere travalicati durante uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5. In aggiunta, l’autorità competente: a) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma; b) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall’acqua che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma. 5.   In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l’articolo 18, in casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione: a) dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’installazione interessata; o b) delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata. L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili. Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell’allegato II. L’autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell’impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell’ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all’articolo 18. L’autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2. 6.   In deroga al paragrafo 4, in casi specifici l’autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione: a) dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’installazione interessata; o b) delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata. L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 4 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte. L’autorità competente garantisce che una gestione secondo intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo, incluso l’esaurimento delle risorse idriche, e si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2. 7.   In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l’autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di: a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico; b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili; o c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente. La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi. Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un’alternativa all’approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l’installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate. L’autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2. Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte. La Commissione valuta se la deroga concessa sia giustificata tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente paragrafo. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica da parte dello Stato membro, gli Stati membri senza indugio rivedono di conseguenza la deroga.» ; 16) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 15 bis Valutazione della conformità 1.   Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione. 2.   Entro il 1o settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2. Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità. 3.   Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo rientra anche nell'ambito di applicazione del capo III o IV e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente capo, è stato dimostrato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma del capo III o IV per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali.». 17) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in disposizioni generali vincolanti. Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, ove applicabile, e almeno una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni nove anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.» ; 18) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.» ; 19) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Qualora la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, dimostri che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri si assicurano che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente paragrafo, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione.» ; 20) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Standard di qualità ambientale Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale. Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto delle condizioni più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore. Qualora il carico degli inquinanti emessi dalle installazioni abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché la concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore sia controllata. I risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto, sono utilizzati per il controllo di cui al terzo comma.» ; 21) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche o gli ampliamenti che intende apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione e che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a tempo debito e comunque prima della loro attuazione. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'autorità competente reagisca in tempo utile alle informazioni fornite dal gestore.» ; 22) all'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5;» ; 23) all'articolo 21, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione.» ; 24) all'articolo 21, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente: «d) il gestore chiede di prorogare la durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato I, punto 5.4.» ; 25) all'articolo 23, paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.» ; 26) l'articolo 24 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;» ; ii) è aggiunta la lettera seguente: «e) l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:» ; ii) le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, tra cui, se del caso, le condizioni di autorizzazione consolidate;»; «c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;» ; iii) le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati; f) se è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 15, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti: a) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell’articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività; b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente; c) i risultati del controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 4, e all’articolo 18.» ; 27) all’articolo 25, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: «La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.» ; 28) all’articolo 26, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un’installazione potrebbe avere effetti negativi significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’ o dell’articolo 20, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell’allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l’autorità competente avvia la procedura di autorizzazione. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione sia resa disponibile, per osservazioni, anche al pubblico dello Stato membro che potrebbe subire effetti significativi e rimanga disponibile per lo stesso periodo di tempo in cui è rimasta disponibile nello Stato membro in cui è stata presentata.» ; 29) dopo l’articolo 26 è inserito il titolo seguente: «CAPO II BIS CONSENTIRE E PROMUOVERE L’INNOVAZIONE» ; 30) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Tecniche emergenti Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l’applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali di cui all’articolo 27 bis.» ; 31) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 27 bis Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali 1.   La Commissione istituisce e gestisce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (“centro” o “INCITE”). 2.   Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti e trasformative – che contribuiscono, tra l’altro, alla riduzione al minimo dell’inquinamento, alla decarbonizzazione, all’efficienza delle risorse, a un’economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure – relative alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell’elaborazione, nel riesame e nell’aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 1. 3.   Il centro è assistito da: a) rappresentanti degli Stati membri; b) istituzioni pubbliche pertinenti; c) istituti di ricerca pertinenti; d) organizzazioni per la ricerca e la tecnologia; e) rappresentanti dei settori industriali e degli agricoltori interessati; f) fornitori di tecnologie; g) organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente; h) Commissione. 4.   Il centro rende pubblici i risultati ottenuti, fatte salve le restrizioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l’istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2. Articolo 27 ter Sperimentazione di tecniche emergenti Fatto salvo l’articolo 18, l’autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e ai principi di cui all’articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 30 mesi, a condizione che, dopo il periodo specificato nell’autorizzazione, la sperimentazione della tecnica sia interrotta o l’attività raggiunga almeno i BAT-AEL. Articolo 27 quater Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti In deroga all’articolo 21, paragrafo 3, l’autorità competente può fissare: a) valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, concernente l’attività principale di un’installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT; b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT. Articolo 27 quinquies Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra 1.   Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le loro attività quali elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 27 sexies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal termine fissato al primo comma del presente paragrafo, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma del presente paragrafo ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2.   Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1 del presente articolo. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, conformemente ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal completamento del riesame di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 3.   Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, nello stesso Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità ad altra legislazione dell'Unione e siano conformi al presente articolo, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti. 4.   Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte della pubblicazione delle pertinenti informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4. 5.   Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta un atto delegato al fine di integrare la presente direttiva specificando il contenuto dei piani di trasformazione, sulla base delle informazioni richieste ai paragrafi 1, 2 e 3. Entro il 31 dicembre 2034 la Commissione riesamina e, se del caso, rivede l'atto delegato di cui al primo comma. Articolo 27 sexies Trasformazione industriale profonda 1.   Fatto salvo l'articolo 18, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a un totale massimo di otto anni, a condizione che: a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali; b) il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda; e c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente garantisca che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle loro relazioni alla Commissione a norma dell'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse. 2.   Fatti salvi gli articoli 18 e 22, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi; b) il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione; c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente garantisce che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.» ; 32) all'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'anidride solforosa, in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa di un'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.» ; 33) all'articolo 30, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.» ; 34) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 34 bis Impianti di combustione che fanno parte di un piccolo sistema isolato 1.   Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono esentare gli impianti di combustione che al 4 agosto 2024 fanno parte di un piccolo sistema isolato dal rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri oppure, se del caso, dei gradi di desolforazione di cui all'articolo 31. Sono mantenuti almeno i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri indicati nell'autorizzazione di detti impianti di combustione, ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE. Gli Stati membri adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni e garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono esentare le installazioni dai valori limite di emissione solo dopo che siano state esperite tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento. L'esenzione non è concessa per un periodo più lungo del necessario. 2.   Dal 1o gennaio 2030 gli impianti di combustione interessati rispettano i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e i valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. 3.   Gli Stati membri che concedono esenzioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo pongono in essere un piano di conformità per gli impianti di combustione che beneficiano di siffatte esenzioni. Il piano di conformità contiene informazioni sulle misure volte a garantire, entro il 31 dicembre 2029, la conformità degli impianti interessati ai valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e ai valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. Il piano di conformità comprende inoltre informazioni sulle misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, nonché informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare a combustibili più puliti o alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali. 4.   Non oltre il 5 febbraio 2025 gli Stati membri comunicano il loro piano di conformità alla Commissione. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Qualora la Commissione sollevi obiezioni indicando che il piano non garantisce la conformità degli impianti interessati entro il 31 dicembre 2029 oppure non riduce al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione un piano riveduto entro sei mesi dalla notifica delle obiezioni della Commissione. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui alla seconda frase è di sei mesi. 5.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità entro 5 febbraio 2026 e alla fine di ogni anno civile successivo. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano di conformità. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il periodo di cui alla seconda frase del paragrafo 4 è di sei mesi. 6.   Lo Stato membro rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.» ; 35) all'articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che: a) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione; b) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti.» ; 36) all'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente all'allegato VI, parti 6 e 7. Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.» ; 37) all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se un'installazione esistente è sottoposta a una modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.» ; 38) all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il controllo effettuato e il sistema di garanzia di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, a norme ISO, norme nazionali o norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.» ; 39) dopo l'articolo 70 è inserito il titolo seguente: «CAPO VI BIS DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI» ; 40) dopo il titolo «Capo VI bis» sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 70 bis Ambito di applicazione Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato. Articolo 70 ter Norme sul cumulo 1.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che, se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente possa considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la norma di cui al primo comma non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva. 2.   Entro il 5 agosto 2028 la Commissione pubblica, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola a norma del paragrafo 1. Articolo 70 quater Autorizzazioni e registrazioni 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata e che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo sia conforme alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi procedura analoga preesistente per la registrazione delle installazioni onde evitare di creare un onere amministrativo. Gli Stati membri possono applicare una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame e suini: a) con più di 40 000 posti per il pollame; b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg; o c) con più di 750 posti per le scrofe. Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all' requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Gli Stati membri precisano la procedura per la registrazione o il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2. 2.   Le registrazioni o le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi: a) l'installazione e le sue attività; b) i tipi di animali; c) il coefficiente di densità in UBA per ettaro calcolato conformemente all'allegato I bis, se del caso; d) la capacità dell'installazione; e) le fonti di emissione dell'installazione; f) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale. 3.   Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che potrebbero produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o chiede al gestore di richiedere un'autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione. 5.   La Commissione valuta l'impatto dell'attuazione delle norme operative di cui all'articolo 70 decies e presenta, entro 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale valutazione. Articolo 70 quinquies Obblighi del gestore 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies. I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative. Per un periodo di almeno 5 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative. 2.   In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile. 3.   Il gestore si assicura che la gestione del letame, compreso lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente. Articolo 70 sexies Controllo 1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies. 2.   Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nelle disposizioni generali vincolanti di cui all' o nell'autorizzazione. 3.   Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2. L'autorità competente può formulare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle condizioni uniformi per le norme operative. L'autorità competente formula tale richiesta qualora un membro del pubblico chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2. Articolo 70 septies Inadempienza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale siano controllati conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies e non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti. 2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di monitoraggio della conformità, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo. 3.   In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente imponga al gestore di prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 70 quinquies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità. Articolo 70 octies Informazione e partecipazione del pubblico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure: a) l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all' sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo; c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo; o d) la procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e gli Stati membri consentano che l'installazione sia solo registrata. 2.   L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti: a) l'autorizzazione o la registrazione; b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del paragrafo 1; c) le disposizioni generali vincolanti di cui all' applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; e d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Articolo 70 nonies Accesso alla giustizia 1.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti al presente capo quando è rispettata una delle seguenti condizioni: a) essi vantano un interesse sufficiente; b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. 2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni. Articolo 70 decies Condizioni uniformi per le norme operative 1.   Prima di stabilire condizioni uniformi per le norme operative conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, i settori interessati, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare: a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure conformi all'allegato III; b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi; c) le migliori tecniche disponibili individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b); d) le tecniche emergenti. 2.   Entro il 1o settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per le norme operative di ognuna delle attività di cui all'allegato I bis. Le condizioni uniformi per le norme operative sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità di allevamento di tali installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. Esse includono inoltre informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di condizioni uniformi nuove o aggiornate per le norme operative.» ; 41) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. La decisione di esecuzione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è aggiornata ogniqualvolta necessario e al più tardi il 5 agosto 2026.» ; 42) all'articolo 73, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione include informazioni sulle attività per le quali sono state adottate o non sono state adottate conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della presente direttiva, tiene conto delle dinamiche dell'innovazione, comprese le tecniche emergenti, nonché della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE. La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri: a) l'impatto delle attività in questione sull'ambiente nel suo complesso e sulla salute umana; b) lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione.» ; 43) l'articolo 73 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione, utilizzando una metodologia basata su dati concreti e tenendo conto delle specificità del settore, valuta la necessità dell'intervento dell'Unione per: a) affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame nell'Unione, in particolare di bovini; e b) proseguire nel conseguimento dell'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione, attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, e in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione entro il 31 dicembre 2026. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.» ; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   La Commissione riesamina: a) la necessità di controllare le emissioni derivanti dalla ricerca e dalla produzione onshore e offshore di petrolio e gas; b) la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali industriali non energetici utilizzati in un settore industriale diverso dalla costruzione, nonché la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali di interesse economico, qualora si tratti di attività recenti nell'Unione; c) la necessità di rivedere la soglia di attività di cui all'allegato I per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua. La Commissione include i risultati di tale riesame nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio richiesta a norma del paragrafo 1.» ; 44) l'articolo 74 è sostituito dal seguente: «Articolo 74 Modifiche degli allegati 1.   Al fine di consentire l'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 76 per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato V, parti 3 e 4, dell'allegato VI, parti 2, 6, 7 e 8, e dell'allegato VII, parti 5, 6, 7 e 8, a tale progresso tecnico e scientifico. 2.   La Commissione effettua adeguate consultazioni con i portatori di interessi prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo. La Commissione rende pubblici gli studi e le analisi pertinenti utilizzati nella preparazione di un atto delegato adottato a norma del presente articolo, al più tardi al momento dell'adozione dell'atto delegato.» ; 45) l'articolo 75 è sostituito dal seguente: «Articolo 75 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.» ; 46) l'articolo 76 è sostituito dal seguente: «Articolo 76 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 quinquies, dell'articolo 48, paragrafo 5, o dell'articolo 74 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 47) gli articoli 77 e 78 sono soppressi; 48) l'articolo 79 è sostituito dal seguente: «Articolo 79 Sanzioni 1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse. Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al primo comma è pari almeno al 3 % del fatturato annuo del gestore nell'Unione nell'esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta. Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e la portata della violazione; b) la popolazione interessata o l'ambiente interessato dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. (*5)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).»;" 49) è inserito l'articolo articolo seguente: «Articolo 79 bis Indennizzo 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.» ; 50) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva; 51) è inserito l’allegato I bis conformemente all’allegato II della presente direttiva; 52) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente direttiva; 53) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato IV della presente direttiva; 54) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato V della presente direttiva; 55) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato VI della presente direttiva; 56) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato VII della presente direttiva.
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