Art. 7 · Edifici di nuova costruzione

Art. 7

Edifici di nuova costruzione

In vigore dal 24 apr 2024
Edifici di nuova costruzione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all’: a) a decorrere dal 1o gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici; e b) a decorrere dal 1o gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione. Fino all’applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’. Qualora gli enti pubblici intendano occupare un edificio di nuova costruzione non di loro proprietà, si prefiggono che l’edificio sia un edificio a emissioni zero. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato conformemente all’allegato III e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio: a) a decorrere dal 1o gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1 000 m2; b) a decorrere dal 1o gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che modifichino l’allegato III per stabilire un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica. Il primo atto delegato a tal fine è adottato entro il 31 dicembre 2025. 4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 ad edifici per cui, entro le date di cui ai paragrafi 1 e 2, siano già state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti, anche per un cambiamento di destinazione. 5.   Entro il 1o gennaio 2027 gli Stati membri pubblicano e notificano alla Commissione una tabella di marcia che specifica l’introduzione di valori limite del GWP totale cumulativo nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione e fissano obiettivi per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2030, tenendo conto di una progressiva tendenza al ribasso, e valori limite massimi, dettagliati per zone climatiche e tipologie di edifici differenti. Tali valori limite massimi sono in linea con gli obiettivi dell’Unione di conseguire la neutralità climatica. La Commissione formula orientamenti, condivide le prove in merito alle politiche nazionali esistenti e offre assistenza tecnica agli Stati membri, su richiesta di questi ultimi. 6.   Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni della qualità ottimale degli ambienti interni, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.
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