Art. 6 · Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

Art. 6

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

In vigore dal 24 apr 2024
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ per integrare la presente direttiva in merito all’istituzione e revisione di un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione rivede il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi. Tali livelli sono in linea con i percorsi nazionali stabiliti nei piani nazionali per l’energia e il clima trasmessi alla Commissione a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all’allegato VII e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie. 2.   Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l’accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, gli Stati membri possono tenere conto del GWP nel corso del ciclo di vita. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per tale calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, con i relativi risultati. A tal fine, gli Stati membri usano il modello fornito nell’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione (29). Gli Stati membri aggiornano e trasmettono tale relazione alla Commissione ad intervalli regolari non superiori a cinque anni. La prima relazione su tale calcolo basata sul quadro metodologico riveduto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è trasmessa entro il 30 giugno 2028. 3.   Se il risultato della comparazione effettuata conformemente al paragrafo 2 indica che i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti in uno Stato membro sono meno efficienti dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica di oltre il 15 %, gli Stati membri interessati adeguano i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti entro 24 mesi dal momento in cui i risultati di tale comparazione sono disponibili. 4.   La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.
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