Art. 29
Informazione
In vigore dal 24 apr 2024
Informazione
1. Gli Stati membri preparano e realizzano campagne di informazione e sensibilizzazione. Adottano le misure necessarie per informare i proprietari e i locatari di edifici o unità immobiliari e tutti gli operatori di mercato pertinenti, come autorità locali e regionali e comunità dell’energia, sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire informazioni su misura alle famiglie vulnerabili. Tali informazioni sono messe anche a disposizione delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile.
2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all’occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici istituiti a norma dell’, prestando particolare attenzione alle famiglie vulnerabili.
Su richiesta degli Stati membri, la Commissione li assiste nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi dell’Unione.
3. Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell’attuazione della presente direttiva, compresi i gruppi sottorappresentati. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell’importanza di migliorare la prestazione energetica e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, impiego di energie da fonti rinnovabili e uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Tali orientamenti e formazioni possono anche riguardare miglioramenti strutturali, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza in caso di incendi, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l’amianto, le emissioni di inquinanti atmosferici (comprese le polveri sottili), la qualità degli ambienti interni e l’accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri si adoperano per mettere in atto misure a sostegno della formazione delle autorità locali e regionali, delle comunità di energia rinnovabile e di altri attori pertinenti, come le iniziative di ristrutturazione guidate dai cittadini, al fine di promuovere gli obiettivi della presente direttiva.
4. La Commissione migliora costantemente i suoi servizi d’informazione, in particolare il sito Web concepito come portale europeo dedicato al tema dell’efficienza energetica nell’edilizia rivolto a cittadini, professionisti e autorità, finalizzato ad assistere gli Stati membri nella loro opera d’informazione e di sensibilizzazione. Le informazioni presentate nel sito Web possono contenere collegamenti con il pertinente diritto dell’Unione, oltre che con la legislazione nazionale, regionale e locale, collegamenti a siti Web EUROPA che presentano piani d’azione nazionali in materia di efficienza energetica, collegamenti agli strumenti finanziari disponibili, nonché a esempi di buone prassi a livello nazionale, regionale e locale, anche per quanto riguarda gli sportelli unici istituti a norma dell’. Nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), del Fondo sociale per il clima e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione continua ad offrire i suoi servizi d’informazione e ad intensificarli ulteriormente allo scopo di agevolare l’uso di fondi disponibili fornendo assistenza e informazioni — anche in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti attraverso il meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale — sulle possibilità di finanziamento ai soggetti interessati, compresi gli enti nazionali, regionali e locali, tenendo conto delle ultime modifiche al quadro regolamentare.
Storico versioni
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