Art. 28 · Riesame

Art. 28

Riesame

In vigore dal 24 apr 2024
Riesame La Commissione, assistita dal comitato di cui all’, valuta la presente direttiva entro il 31 dicembre 2028 alla luce dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo. Nell’ambito di tale riesame, la Commissione valuta se l’applicazione della presente direttiva in combinazione con altri strumenti legislativi riguardanti la prestazione energetica e le emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici, in particolare attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, compia progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050, o se sia necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello dell’Unione, in particolare norme minime obbligatorie di prestazione energetica per l’intero parco immobiliare, anche per garantire che possano essere conseguiti di valori per il 2030 e il 2035 di cui all’, paragrafo 2. La Commissione valuta inoltre le tabelle di marcia nazionali e in particolare i valori limite previsti per il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici nuovi a norma dell’, paragrafo 4, e valuta se sono necessarie misure supplementari a favore di un ambiente edificato sostenibile. La Commissione esamina anche in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell’Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso programmi di ristrutturazione integrati e sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio. La Commissione valuta inoltre se indicatori alternativi, quali il consumo energetico finale e il fabbisogno energetico, sarebbero più adatti ai fini dell’allegato I.
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