Art. 15 · Predisposizione degli edifici all’intelligenza

Art. 15

Predisposizione degli edifici all’intelligenza

In vigore dal 24 apr 2024
Predisposizione degli edifici all’intelligenza 1.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ per integrare la presente direttiva in relazione a un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante, in particolare per quanto concerne la qualità degli ambienti interni, e della rete nonché di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva. In conformità dell’allegato IV, il sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza stabilisce: a) la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza; e b) una metodologia per calcolarlo. 2.   Entro il 30 giugno 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul test e sull’attuazione dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza, sulla base dei risultati disponibili delle fasi di prova nazionali e di altri progetti pertinenti. Tenuto conto dell’esito di tale relazione, entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ per integrare la presente direttiva prescrivendo l’applicazione del sistema comune a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, conformemente all’allegato IV, agli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria, gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti, o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati. 3.   Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all’. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 4.   A condizione che la Commissione abbia adottato l’atto delegato di cui al paragrafo 2, entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 2 agli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria, o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti, o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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