Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 24 apr 2024
Oggetto 1.   La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. 2.   Le disposizioni della presente direttiva riguardano: a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione; c) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a: i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti; ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; iii) sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento; d) l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli ; e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici; f) l’energia solare negli edifici; g) i passaporti di ristrutturazione; h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici; i) le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici; j) gli edifici intelligenti; k) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; l) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici; m) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione; n) le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici. 3.   I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell’Unione. Essi sono notificati alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1275:oj#art-1