Art. 6 · Accesso alle informazioni

Art. 6

Accesso alle informazioni

In vigore dal 24 apr 2024
Accesso alle informazioni 1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all', gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso alle informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per il reperimento e l'identificazione di beni strumentali, proventi o beni. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso immediato e diretto alle seguenti informazioni, purché tali informazioni siano contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche: a) registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali; b) registri anagrafici nazionali delle persone fisiche; c) registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto; d) registri commerciali, compresi i registri delle imprese; e) i registri nazionali dei titolari effettivi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e i dati disponibili attraverso l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi a norma di tale direttiva; f) i registri centralizzati dei conti bancari, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1153. 3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni possano ottenere in tempi rapidi immediatamente e direttamente o su richiesta, le informazioni seguenti: a) dati fiscali, compresi i dati detenuti dalle autorità fiscali e tributarie; b) dati della sicurezza sociale nazionale; c) informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati; d) informazioni su ipoteche e prestiti; e) informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi; f) informazioni su titoli; g) dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante; h) informazioni sui bilanci annuali delle società; i) informazioni su bonifici e saldi dei conti; j) informazioni sui conti di cripto-attività e sui trasferimenti di cripto-attività quali definiti all' del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (44); k) conformemente al diritto dell'Unione, dati conservati nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema d'informazione Schengen (SIS II), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN). 4.   Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle dagli enti pertinenti con altri mezzi in modo semplificato e standardizzato. 5.   Gli Stati membri possono decidere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c) esiga una richiesta motivata e che tale richiesta può essere respinta qualora la comunicazione delle informazioni richieste: a) metta a repentaglio il buon esito di un'indagine in corso; b) sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica con riguardo agli scopi per cui l'accesso è stato richiesto; oppure c) includa informazioni fornite da un altro Stato membro o da un paese terzo in cui non è possibile ottenere il consenso per la loro ulteriore trasmissione. 6.   L'accesso alle informazioni di cui al presente articolo non pregiudica le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, compreso, ove necessario, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria.
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