Art. 31 · Cooperazione con i paesi terzi

Art. 31

Cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 24 apr 2024
Cooperazione con i paesi terzi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni cooperino quanto più possibile, nell'ambito del quadro giuridico internazionale, con i loro omologhi nei paesi terzi, fatto salvo il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni cooperino quanto più possibile, nell'ambito del quadro giuridico internazionale, con i loro omologhi nei paesi terzi, fatto salvo il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 22.
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