Art. 27 · Gestione efficiente dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

Art. 27

Gestione efficiente dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

In vigore dal 24 apr 2024
Gestione efficiente dei beni sottoposti a congelamento e a confisca 1.   Ai fini della gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni e, ove opportuno, gli uffici per il recupero dei beni, nonché le altre autorità competenti che svolgono i compiti di cui alla presente direttiva, siano in grado di ottenere rapidamente informazioni sui beni congelati e confiscati da gestire ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri predispongono efficienti strumenti di gestione dei beni congelati e confiscati, come ad esempio un registro centrale o altri registri dei beni sottoposti a congelamento e a confisca ai sensi della presente direttiva. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile ottenere le informazioni relative: a) ai beni che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca e che sono da gestire conformemente all', paragrafo 3, fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca, inclusi i dettagli che ne consentono l'identificazione; b) al valore stimato o effettivo, se del caso, dei beni al momento del congelamento, della confisca e della destinazione; c) ai proprietari dei beni, compresi i titolari effettivi, qualora tale informazione sia disponibile; d) al riferimento del fascicolo nazionale del procedimento relativo al bene. 3.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità che hanno accesso al registro siano in grado consultare e ottenere informazioni sul nome dell'autorità che ha inserito le informazioni nel registro e sull'identificativo univoco di utente del funzionario che ha inserito le informazioni nel registro. 4.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano conservate finché sono necessarie per tenere una documentazione e un quadro d'insieme dei beni congelati, confiscati o in gestione, e non oltre la data di destinazione dei beni, oppure per fornire le statistiche annuali di cui all'. 5.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché ogni dato personale conservato nel registro possa essere consultato e utilizzato ai fini del congelamento, della confisca e della gestione dei beni strumentali, dei proventi, o dei beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di confisca, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 6.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati contenuti nei registri dei beni congelati e confiscati e designano la o le autorità competenti responsabili della gestione dei registri e dello svolgimento dei compiti del titolare del trattamento definiti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
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