Art. 23 · Obbligo di informare gli interessati

Art. 23

Obbligo di informare gli interessati

In vigore dal 24 apr 2024
Obbligo di informare gli interessati Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento di cui all', i provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16 e i provvedimenti di vendita di cui all' siano comunicati senza indebito ritardo all'interessato. Tali provvedimenti espongono i motivi della misura nonché i diritti e i mezzi di ricorso a disposizione dell'interessato a norma dell'. Gli Stati membri possono prevedere il diritto per le autorità competenti di rinviare la comunicazione dei provvedimenti di congelamento all'interessato per tutto il tempo necessario a evitare di mettere a repentaglio un'indagine penale.
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