Art. 13 · Confisca nei confronti di terzi

Art. 13

Confisca nei confronti di terzi

In vigore dal 24 apr 2024
Confisca nei confronti di terzi 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato. La confisca dei proventi o altri beni di cui al primo comma è possibile qualora un organo giurisdizionale nazionale abbia accertato, sulla base dei fatti e delle circostanze concreti di un caso, che i terzi interessati sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. Tali fatti e circostanze includono: a) il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene; o b) il bene è stato trasferito a parti strettamente collegate all'indagato o imputato, rimanendo sotto il suo controllo effettivo. 2.   Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.
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