Art. 3 · Ambito di applicazione

Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 apr 2024
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che: a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi; b) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; o c) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale. 2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi: a) che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); b) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi; c) che sono distaccati, per la durata del distacco; d) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all’interno di società conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); e) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali conformemente alla direttiva 2014/36/UE o persone collocate alla pari; f) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio (22) ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status; g) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; h) che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; i) che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE; j) il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto; k) che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi; l) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro. 3.   Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio. 4.   Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto. 5.   In deroga al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, il capo III si applica ai beneficiari di protezione conformemente al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro, se sono autorizzati a lavorare conformemente al diritto nazionale.
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