Art. 5 · Sanzioni per le persone fisiche

Art. 5

Sanzioni per le persone fisiche

In vigore dal 24 apr 2024
Sanzioni per le persone fisiche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all' siano punibili con una pena massima di reclusione. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a) i reati di cui all', paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato; b) i reati di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera h), punti i) e ii), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato; c) i reati di cui all', paragrafo 1, lettera c), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione. d) i reati di cui all', paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato; e) qualora il reato di cui all', paragrafo 1, lettera e), coinvolga prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, esso sia punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione a prescindere dal valore dei prodotti in questione. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di reati di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a i), che sono connessi e dello stesso tipo, qualora tali reati siano commessi dallo stesso autore. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere: a) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata; b) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno condotto al reato pertinente; c) l'interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato; d) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche; e) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
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