Art. 8 · Circostanze aggravanti

Art. 8

Circostanze aggravanti

In vigore dal 11 apr 2024
Circostanze aggravanti Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui all’, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli : a) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema; b) il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (40); c) il reato ha comportato l’uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell’autore del reato; d) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni; e) l’autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati della stessa indole di quelli di cui all’ o 4; f) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati; g) l’autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denuncianti; h) il reato è stato commesso in una zona classificata come zona di protezione speciale a norma dell’, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, oppure in un sito designato come zona speciale di conservazione a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o in un sito di importanza comunitaria a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE. La circostanza aggravante di cui alla lettera a) del presente articolo non si applica al reato di cui all’, paragrafo 3.
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