Art. 4
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
In vigore dal 11 apr 2024
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui all’, paragrafi 2 e 3, siano punibili penalmente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il tentativo di un reato di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a m), e lettere o), p), r), s) e t), sia punibile penalmente.
Storico versioni
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