Art. 3
Reati
In vigore dal 11 apr 2024
Reati
1. Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato qualora siano illecite.
Ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola:
a)
un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o
b)
un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un’autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell’Unione di cui alla lettera a).
Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato:
a)
lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
b)
l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
c)
la fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, e:
i)
è soggetta alle restrizioni di cui al titolo VIII e all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
ii)
è vietata a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
iii)
non è conforme al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
iv)
non è conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
v)
non è conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); oppure
vi)
è vietata a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (22),
d)
la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
e)
la realizzazione di progetti ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
f)
la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta:
i)
riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all’, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure
ii)
riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
g)
la spedizione di rifiuti ai sensi dell’, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
h)
il riciclaggio delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;
i)
lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrante nell’ambito di applicazione dell’ della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all’, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all’ della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino;
j)
l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
k)
la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
l)
la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/59/Euratom (30), 2014/87/Euratom (31) o 2013/51/Euratom (32) del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
m)
l’estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
n)
l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell’allegato IV o nell’allegato V, se le specie che figurano in quest’ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all’allegato IV, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (34) e di uno o più esemplari delle specie di cui all’ della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;
o)
il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (36) e l’importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell’allegato C di detto regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;
p)
l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;
q)
qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali elencate nell’allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE all’interno di un sito protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, di detta direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;
r)
l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione, se tali condotte violano:
i)
le restrizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure
ii)
una condizione di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’ di tale regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
s)
la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;
t)
la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all’, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i reati relativi alle condotte elencate al paragrafo 2 costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano:
a)
la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o
b)
o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.
4. Gli Stati membri assicurano che le condotte elencate al paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da i) a q), lettera r), punto ii), e lettere s) e t), costituiscano reato se illecite e poste in essere quanto meno per grave negligenza.
5. Oltre ai reati relativi alle condotte di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, conformemente al loro diritto nazionale, prevedere ulteriori reati al fine di proteggere l’ambiente.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante per quanto riguarda le condotte di cui al paragrafo 2, lettere da a), a e), lettera f), punto ii), lettere da j), a m) e lettera r), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:
a)
le condizioni originarie dell’ambiente colpito;
b)
la durata del danno (lunga, media o breve);
c)
la portata del danno;
d)
la reversibilità del danno.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se una condotta di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), lettera f), punto ii), lettere da i) a m) e lettera r), può provocare danni alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi:
a)
la condotta riguarda un’attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l’ambiente o per la salute umana, e richiede un’autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata;
b)
in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare, o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell’Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), o in un’autorizzazione rilasciata per l’attività pertinente;
c)
se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l’ambiente o la salute umana.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se la quantità sia trascurabile o meno ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto i), e lettere g), n), o) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più degli elementi seguenti:
a)
il numero di elementi interessati;
b)
in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell’Unione o nazionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);
c)
lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;
d)
il costo di ripristino dell’ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo.
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