Art. 3 · Recepimento

Art. 3

Recepimento

In vigore dal 11 apr 2024
Recepimento 1.   Entro il 13 novembre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 novembre 2024. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’.
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