Art. 9
Sostegno per il convenuto nei procedimenti giudiziari
In vigore dal 11 apr 2024
Sostegno per il convenuto nei procedimenti giudiziari
Gli Stati membri provvedono affinché l’organo giurisdizionale adito con riguardo ad un procedimento giudiziario avviato nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica possa accettare che associazioni, organizzazioni, sindacati e altri soggetti che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, potrebbero sostenere il convenuto, nel caso in cui il convenuto dia la sua approvazione, o fornire informazioni in tali procedimenti conformemente al diritto nazionale.
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