Art. 7
Trattamento accelerato delle richieste di garanzie procedurali
In vigore dal 11 apr 2024
Trattamento accelerato delle richieste di garanzie procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste in conformità, dell’, paragrafo 1, lettere a) e b), siano trattate in modo accelerato conformemente al diritto nazionale, tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un giudice imparziale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), siano trattate in modo accelerato, ove possibile, conformemente al diritto nazionale, tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un giudice imparziale.
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